Dov’è obbligatorio il defibrillatore?

Dov’è obbligatorio il defibrillatore?

La presenza del defibrillatore è obbligatoria? E se sì, dove? Negli ultimi tempi la domanda si è presentata frequentemente in diversi e molteplici contesti della vita pubblica italiana. Cerchiamo quindi di chiarire tutti i dubbi relativi a chi deve possedere il DAE.

Tra Leggi e Decreti: linee guida per scoprire dove è obbligatorio il Defibrillatore

 

Con la legge del 3 aprile 2001, n. 120, l’Italia ha regolamentato l’utilizzo dei defibrillatori semiautomatici DAE in Italia. La legge, infatti, afferma che:

 

“È consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.”

 

Con il Decreto 18 marzo 2011 il Ministero della Salute elenca i criteri per la distribuzione dei defibrillatori semiautomatici DAE sul territorio. La creazione di una rete di defibrillatori permetterebbe di defibrillare una persona in arresto cardiaco entro quattro/cinque minuti, quindi prima dell’arrivo dell’ambulanza.  Posizionare i Defibrillatori nei Luoghi Pubblici permetterebbe di intervenire in tempi molto brevi con un defibrillatore.

Quali sono allora i luoghi consigliati per posizionare un defibrillatore?

Sicuramente i luoghi di associazione cittadina, luoghi molto frequentati o ad alta affluenza turistica, in strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico.

Questi sono i criteri e le aree più consigliate dal Ministero della Salute:

La priorità va data anche ai mezzi di soccorso, durante il servizio:

  • mezzi di soccorso sanitario a disposizione 118;
  • mezzi di soccorso sanitario di volontariato, Croce Rossa Italiana e Protezione Civile;
  • mezzi aerei e navali adibiti al soccorso e al trasporto degli infermi;
  • ambulanze che effettuano servizio di assistenza e trasporto sanitario.

Quali sono le caratteristiche che deve avere un Defibrillatore?

  • devono essere marcati CE come dispositivi medici ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale (Dir. 93/42/CEE, D.lgs. n.46/97);
  • devono essere resi disponibili a chi li utilizza tutti gli accessori necessari al loro funzionamento;
  • devono essere sottoposti alla manutenzione secondo la periodicità indicata d’uso e nel rispetto delle vigenti normative in materia di apparati elettromedicali;
  • devono essere mantenuti sempre in condizioni di operatività, con batterie aventi carica sufficiente per il funzionamento;
  • deve essere incaricato un referente addetto alla verifica del funzionamento;
  • se posizionati in luoghi aperti al pubblico, si raccomanda di prevedere l’utilizzo di contenitori esterni con meccanismi automatici di segnalazione che si attivano al prelievo del dispositivo con segnalazione immediata alla Centrale Operativa 118;
  • deve essere posizionato in luogo facilmente accessibile e fornito della segnaletica di sicurezza che ne permetta una facile e repentina individuazione;
  • tutti i soggetti presenti devono essere messi a conoscenza tramite opuscoli e cartellonistica della presenza del DAE;
  • tutti i soggetti, che sono tenuti o che intendono dotarsi di DAE devono darne comunicazione alla Centrale Operativa 118 territorialmente competente, specificando il numero di apparecchi, la specifica del tipo di apparecchio, la loro dislocazione, l’elenco degli esecutori in possesso del relativo attestato.